Condizioni generali di contratto per il settore alberghiero 2006 (AGBH 2006)
Versione del 15 novembre 2006
§ 1 Ambito di applicazione
1.1 Le presenti Condizioni generali di contratto per il settore alberghiero (di seguito denominate “AGBH 2006”) sostituiscono le precedenti ÖHVB nella versione del 23 settembre 1981.
1.2 Le AGBH 2006 non escludono accordi speciali. Le AGBH 2006 sono sussidiarie ai singoli accordi.
§ 2 Definizioni dei termini
2.1 Definizioni: Proprietario”: È una persona fisica o giuridica che ospita gli ospiti dietro compenso. Ospite”: È una persona fisica che usufruisce dell’alloggio. Di solito l’ospite è anche il partner contrattuale. Tra gli ospiti rientrano anche le persone che viaggiano con il contraente (ad es. familiari, amici, ecc.). Parte”: è una persona fisica o giuridica in Austria o all’estero che stipula un contratto di alloggio come ospite o per un ospite. Consumatore” e ‘Imprenditore’: I termini vanno intesi ai sensi della legge sulla tutela dei consumatori del 1979 e successive modifiche. Contratto di alloggio”: È il contratto stipulato tra l’albergatore e il contraente, il cui contenuto è disciplinato in modo più dettagliato di seguito.
§ 3 Conclusione del contratto – acconto
3.1 Il contratto di alloggio si conclude con l’accettazione dell’ordine della parte contraente da parte dell’albergatore. Le dichiarazioni elettroniche si considerano ricevute se la parte a cui sono destinate può recuperarle in condizioni normali e se vengono ricevute durante gli orari d’ufficio pubblicati dall’albergatore.
3.2 L’albergatore è autorizzato a stipulare il contratto di alloggio a condizione che la parte contraente versi un acconto. In questo caso, l’albergatore è tenuto a comunicare alla parte contraente l’acconto richiesto prima di accettare l’ordine scritto o orale della parte contraente. Se la parte contraente accetta l’acconto (per iscritto o oralmente), il contratto di alloggio si considera concluso al momento del ricevimento da parte dell’albergatore della dichiarazione di consenso al pagamento dell’acconto da parte della parte contraente.
3.3 La parte contraente è tenuta a versare l’acconto al più tardi 7 giorni prima dell’alloggio. Le spese per la transazione di denaro (ad esempio le spese di trasferimento) sono a carico della Parte contraente. Per le carte di credito e di debito si applicano i rispettivi termini e condizioni delle società di carte.
3.4 La caparra è una rata del canone concordato.
§ 4 Inizio e fine dell’alloggio
4.1 A meno che l’albergatore non offra un orario di occupazione diverso, la parte contraente ha il diritto di occupare le camere affittate a partire dalle ore 16.00 del giorno concordato (“giorno di arrivo”).
4.2 Se una camera viene occupata per la prima volta prima delle 6.00 del mattino, la notte precedente viene considerata come primo pernottamento.
4.3 Le camere affittate devono essere liberate dal contraente entro le ore 10.00 del giorno di partenza dalla nostra rimessa. L’albergatore ha il diritto di addebitare un giorno in più se le stanze affittate non vengono liberate in tempo utile.
§ 5 Recesso dal contratto di alloggio – Spese di annullamento Recesso da parte dell’albergatore
5.1 Se il contratto di alloggio prevede un acconto e la parte contraente non ha versato l’acconto in tempo utile, l’albergatore può recedere dal contratto di alloggio senza concedere un periodo di tolleranza.
5.2 Se l’ospite non si presenta entro le ore 18.00 del giorno di arrivo concordato, non sussiste alcun obbligo di fornire l’alloggio, a meno che non sia stato concordato un orario di arrivo successivo.
5.3 Se il contraente ha versato una caparra (cfr. 3.3), le camere restano riservate fino alle ore 12.00 del giorno successivo alla data di arrivo concordata. In caso di pagamento anticipato di più di quattro giorni, l’obbligo di alloggio termina alle ore 18.00 del quarto giorno, considerando il giorno di arrivo come primo giorno, a meno che l’ospite non comunichi un giorno di arrivo successivo.
5.4 Salvo accordi diversi, l’albergatore può recedere unilateralmente dal contratto di alloggio per motivi oggettivamente giustificati fino a 3 mesi prima della data di arrivo concordata della parte contraente. Recesso della parte contraente – spese di annullamento
5.5 La parte contraente può recedere dal contratto di alloggio con una dichiarazione unilaterale al più tardi 3 mesi prima della data di arrivo concordata dell’ospite senza il pagamento di una penale.
5.6 Al di fuori del periodo indicato al punto 5.5, la disdetta tramite dichiarazione unilaterale della parte contraente è possibile solo dietro pagamento delle seguenti spese di disdetta: Si vedano le Condizioni di annullamento.
5.7 Se la parte contraente non è in grado di arrivare alla struttura ricettiva il giorno dell’arrivo a causa di circostanze straordinarie imprevedibili (ad esempio, nevicate estreme, inondazioni, ecc.), tutte le opzioni di viaggio sono impossibili.
§ 6 Fornitura di una sistemazione alternativa
6.1 L’albergatore può offrire al contraente e/o agli ospiti un alloggio alternativo adeguato (della stessa qualità) se ciò è ragionevole per il contraente, in particolare se lo scostamento è minimo e oggettivamente giustificato.
6.2 Esiste una giustificazione oggettiva, ad esempio se la camera o le camere sono diventate inutilizzabili, se gli ospiti già registrati prolungano il loro soggiorno, se c’è un overbooking o se altre importanti misure operative rendono necessaria questa misura.
6.3 Eventuali costi aggiuntivi per la sistemazione alternativa sono a carico dell’albergatore.
§ 7 Diritti del partner contrattuale
7.1 Con la stipula di un contratto di alloggio, il partner contrattuale acquisisce il diritto di utilizzare le camere affittate, le strutture dell’azienda ricettiva generalmente e tipicamente accessibili agli ospiti e di ricevere un servizio standard. Il contraente deve esercitare i propri diritti in conformità con le norme dell’albergo e/o degli ospiti (regole della casa).
§ 8 Obblighi del partner contrattuale
8.1 Il partner contrattuale è tenuto a pagare il corrispettivo pattuito, nonché eventuali importi aggiuntivi dovuti a servizi separati utilizzati dal partner contrattuale e/o dagli ospiti accompagnatori, oltre all’IVA applicabile, al più tardi al momento della partenza.
8.2 L’albergatore non è obbligato ad accettare valute estere. Se l’albergatore accetta le valute estere, queste verranno prese, se possibile, al tasso di cambio del giorno del pagamento. Se l’albergatore accetta valute estere o metodi di pagamento senza contanti, il partner contrattuale si fa carico di tutti i costi relativi, come ad esempio le richieste alle società di carte di credito, i telegrammi, ecc.
8.3 Il contraente è responsabile nei confronti dell’albergatore per i danni causati da lui stesso, dagli ospiti o da altre persone che, a conoscenza o con il consenso del contraente, utilizzano i servizi dell’albergatore.
§ 9 Diritti dell’albergatore
9.1 Se il contraente si rifiuta di pagare il corrispettivo pattuito o è in ritardo, l’albergatore ha il diritto legale di ritenzione ai sensi del § 970c ABGB (Codice civile austriaco) e il diritto di pegno ai sensi del § 1101 ABGB sugli oggetti portati dal contraente o dall’ospite. Questo diritto di ritenzione o di pegno serve anche a garantire i crediti dell’albergatore in base al contratto di alloggio, in particolare per i pasti, per le altre spese sostenute per conto del partner contrattuale e per eventuali richieste di risarcimento di qualsiasi tipo.
9.2 Se i servizi vengono richiesti nella camera del contraente o in orari insoliti (dopo le 20:00 e prima delle 6:00), l’albergatore è autorizzato a richiedere un supplemento. Tale supplemento deve essere indicato nel listino prezzi della camera. L’albergatore può anche rifiutarsi di fornire tali servizi per motivi operativi.
9.3 L’albergatore ha il diritto di saldare o emettere una fattura provvisoria per i suoi servizi in qualsiasi momento.
§ 10 Obblighi dell’albergatore
10.1 L’albergatore è tenuto a fornire i servizi concordati nella misura corrispondente al loro standard.
10.2 I servizi forniti dall’albergatore che non sono inclusi nel prezzo dell’alloggio e che richiedono una fatturazione separata sono, ad esempio:
a) Servizi speciali legati all’alloggio che possono essere fatturati separatamente, come ad esempio l’offerta di saloni, sauna, piscina coperta, piscina, solarium, parcheggio in garage, ecc;
b) Il prezzo ridotto per i letti aggiuntivi o per i letti per bambini.
§ 11 Responsabilità dell’albergatore per i danni agli oggetti portati in casa
11.1 L’albergatore è responsabile ai sensi dei §§ 970 e segg. ABGB per gli oggetti portati dal partner contrattuale. La responsabilità dell’albergatore sussiste solo se gli oggetti sono stati consegnati all’albergatore o a persone autorizzate dall’albergatore, oppure se gli oggetti sono stati portati in un luogo designato dall’albergatore a tale scopo. Se l’albergatore non riesce a dimostrarlo, sarà responsabile per colpa propria o del suo personale, nonché delle persone in arrivo o in partenza. La responsabilità dell’albergatore, ai sensi del § 970 (1) ABGB, è limitata all’importo stabilito dalla legge federale del 16 novembre 1921 sulla responsabilità degli albergatori e di altri imprenditori, nella sua versione attuale. Se il contraente o l’ospite non ottempera tempestivamente alla richiesta dell’albergatore di depositare i propri oggetti in un’apposita area di deposito, l’albergatore sarà esonerato da qualsiasi responsabilità. L’importo di un’eventuale responsabilità dell’albergatore è limitato alla copertura assicurativa di responsabilità civile del rispettivo albergatore. Si terrà conto di eventuali colpe del partner contrattuale o dell’ospite.
11.2 È esclusa la responsabilità dell’albergatore per colpa lieve. Se il partner contrattuale è un’azienda (imprenditore), la responsabilità è esclusa anche per colpa grave. In questi casi, l’onere della prova dell’esistenza di una colpa spetta al contraente. I danni conseguenti o indiretti, così come il mancato guadagno, non saranno mai risarciti.
11.3 L’albergatore risponde per oggetti di valore, denaro e titoli solo fino a un importo attuale di 550 euro. L’albergatore sarà responsabile per i danni che superano questo importo solo se gli oggetti sono stati affidati in custodia all’albergatore con la consapevolezza del loro valore o se il danno è stato causato dall’albergatore o dal suo personale. Le limitazioni di responsabilità di cui ai punti 11.1 e 11.2 si applicano di conseguenza.
11.4 L’albergatore può rifiutarsi di prendere in custodia oggetti di valore, denaro e titoli se questi hanno un valore significativamente superiore a quello tipicamente affidato per la custodia agli ospiti dell’albergatore.
11.5 In tutti i casi in cui gli oggetti vengono affidati all’albergatore per la custodia, la responsabilità è esclusa se il contraente e/o l’ospite non comunica immediatamente il danno all’albergatore non appena ne viene a conoscenza. Inoltre, le richieste di risarcimento devono essere presentate in tribunale entro tre anni dalla data in cui il contraente e/o l’ospite è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venire a conoscenza del danno; in caso contrario, il diritto al risarcimento si estingue.
§ 12 Limitazioni di responsabilità
12.1 Se il contraente è un consumatore, la responsabilità dell’albergatore per colpa lieve è esclusa, tranne in caso di danni alle persone.
12.2 Se il partner contrattuale è un’azienda (imprenditore), la responsabilità dell’albergatore è esclusa sia per colpa lieve che per colpa grave. In tal caso, l’onere della prova dell’esistenza di una colpa spetta al contraente. I danni conseguenti, i danni immateriali, i danni indiretti e il mancato guadagno non vengono risarciti. In tutti i casi, il risarcimento del danno sarà limitato all’importo dell’interesse di affidamento del contraente.
§ 13 Politica sugli animali domestici
13.1 Gli animali domestici possono essere introdotti nella struttura ricettiva solo previo consenso dell’albergatore ed eventualmente dietro pagamento di un supplemento.
§ 13 Politica sugli animali domestici (continua)
13.2 Il partner contrattuale che porta con sé un animale domestico è tenuto a garantire che l’animale sia adeguatamente protetto o sorvegliato durante il soggiorno, oppure a farlo sorvegliare o accudire da terzi a proprie spese.
13.3 Il partner contrattuale o l’ospite che porta un animale domestico deve disporre di un’adeguata assicurazione di responsabilità civile per gli animali domestici o di un’assicurazione di responsabilità civile privata che copra i potenziali danni causati dall’animale domestico. La prova di tale assicurazione deve essere fornita all’albergatore su richiesta.
13.4 Il contraente o il suo assicuratore sono responsabili in solido nei confronti dell’albergatore per i danni causati dall’animale domestico portato. Tali danni comprendono, in particolare, l’eventuale risarcimento che l’albergatore deve versare a terzi.
13.5 Gli animali domestici non sono ammessi nei saloni, nelle sale sociali, nei ristoranti e nelle aree benessere.
§ 14 Prolungamento del soggiorno
14.1 Il partner contrattuale non ha il diritto di prolungare il soggiorno. Se il partner contrattuale richiede tempestivamente un prolungamento del soggiorno, l’albergatore può acconsentire al prolungamento del contratto di alloggio. Tuttavia, l’albergatore non è obbligato a farlo.
14.2 Se il partner contrattuale non può lasciare l’alloggio il giorno della partenza a causa di circostanze eccezionali e imprevedibili (ad es. forti nevicate, inondazioni, ecc.) che bloccano o rendono inutilizzabili le opzioni di viaggio, il contratto di alloggio viene automaticamente prorogato per la durata dell’impossibilità di partire. Una riduzione del canone per questo periodo è possibile solo se il partner contrattuale non può usufruire pienamente dei servizi offerti dall’albergatore a causa delle condizioni meteorologiche straordinarie. L’albergatore è autorizzato ad addebitare almeno l’importo corrispondente al prezzo abituale in bassa stagione.
§ 15 Risoluzione del contratto di alloggio – Risoluzione anticipata
15.1 Se il contratto di alloggio è stato stipulato per un periodo di tempo determinato, esso termina alla scadenza di tale periodo.
15.2 In caso di partenza anticipata del contraente, l’albergatore è autorizzato a richiedere l’intero corrispettivo pattuito. Tuttavia, l’albergatore deve dedurre i risparmi ottenuti in seguito al mancato utilizzo dei servizi o i proventi derivanti dall’affitto delle camere prenotate ad altri ospiti. Il risparmio viene considerato solo se la struttura ricettiva è al completo nel momento in cui la camera prenotata dall’ospite non viene più utilizzata e se la camera può essere affittata ad altri ospiti a causa della cancellazione. L’onere della prova per il risparmio spetta al partner contrattuale.
15.3 In caso di decesso dell’ospite, il contratto di alloggio con l’albergatore si estingue.
15.4 Se il contratto di alloggio è stato stipulato a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dandone comunicazione all’altra parte entro le ore 10:00 del terzo giorno precedente la data prevista per il recesso.
15.5 L’albergatore ha il diritto di recedere immediatamente dal contratto di alloggio per giusta causa, in particolare se il contraente o l’ospite:
a) faccia un uso improprio delle stanze, o con un comportamento sconsiderato, offensivo o comunque gravemente inappropriato, disturbi gli altri ospiti, il proprietario, il suo personale o le altre persone presenti nell’alloggio, o commetta un atto criminale contro la proprietà, la morale o la sicurezza fisica;
b) è affetto da una malattia contagiosa o da una malattia che si protrae oltre la durata del soggiorno, o necessita di cure;
c) non paga le fatture presentate entro un termine ragionevole (3 giorni) dalla data di scadenza.
15.6 Se l’adempimento del contratto diventa impossibile a causa di un evento considerato di forza maggiore (ad esempio, catastrofi naturali, scioperi, serrate, ordini ufficiali, ecc.), l’albergatore può risolvere il contratto di alloggio in qualsiasi momento senza preavviso, a condizione che il contratto non sia già considerato risolto per legge, o l’albergatore è esonerato dall’obbligo di fornire alloggio. È esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento danni da parte del partner contrattuale.
§ 16 Malattia o morte dell’ospite
16.1 Se l’ospite si ammala durante il soggiorno presso l’alloggio, l’albergatore provvede all’assistenza medica su richiesta dell’ospite. In caso di pericolo immediato, l’albergatore provvederà all’assistenza medica anche senza una richiesta specifica da parte dell’ospite, soprattutto se questa è necessaria e l’ospite non è in grado di agire da solo.
16.2 Finché l’ospite non è in grado di prendere decisioni o non è possibile contattare i suoi familiari, l’albergatore provvede alle cure mediche a spese dell’ospite. Tuttavia, la portata di queste misure di assistenza termina quando l’ospite è in grado di prendere decisioni o quando i parenti sono stati informati della malattia dell’ospite.
16.3 L’albergatore può avanzare richieste di risarcimento nei confronti del partner contrattuale, dell’ospite o degli eredi legali dell’ospite, in particolare per i seguenti costi:
a) spese mediche arretrate, spese per il trasporto sanitario, farmaci e ausili medici;
b) la necessaria disinfezione della stanza;
c) biancheria, lenzuola e biancheria da letto divenuta inutilizzabile o, se necessario, per la disinfezione o la pulizia approfondita di questi articoli;
d) ripristino di pareti, arredi, tappeti, ecc. se sporchi o danneggiati a causa della malattia o del decesso;
e) l’affitto della camera, per il periodo in cui l’ospite l’ha utilizzata, nonché per gli ulteriori giorni in cui la camera è stata inutilizzabile a causa della disinfezione, dello sgombero o per motivi analoghi;
f) qualsiasi altro danno subito dall’albergatore.
§ 17 Luogo di adempimento, giurisdizione e scelta del diritto
17.1 Il luogo di adempimento è il luogo in cui si trova la struttura ricettiva.
17.2 Il presente contratto è disciplinato dal diritto formale e sostanziale austriaco, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato (in particolare, IPRG e EVÜ) e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni (CISG).
17.3 Il foro competente esclusivo per le controversie derivanti da una transazione commerciale bilaterale è la sede dell’albergatore. Tuttavia, l’albergatore è autorizzato a far valere i propri diritti anche presso qualsiasi altro tribunale competente per territorio e materia.
17.4 Se il contratto di alloggio viene stipulato con un partner contrattuale del consumatore che ha la residenza o il domicilio abituale in Austria, le cause contro il consumatore possono essere intentate solo presso il tribunale della residenza, del domicilio abituale o della sede di lavoro del consumatore.
17.5 Se il contratto di alloggio viene stipulato con un partner contrattuale che ha la propria residenza in uno Stato membro dell’Unione Europea (eccetto l’Austria), in Islanda, in Norvegia o in Svizzera, il tribunale della residenza del consumatore è il foro esclusivo per le azioni legali contro il consumatore.
§ 18 Varie
18.1 Se non diversamente previsto dalle disposizioni di cui sopra, il termine inizia a decorrere dal momento in cui il documento che dispone il termine viene consegnato alle parti contraenti che devono rispettare il termine. Quando si calcola un termine indicato in giorni, il giorno in cui si verifica il momento o l’evento rilevante non è incluso. Le scadenze calcolate in settimane o mesi si riferiscono al giorno corrispondente della settimana o del mese. Se tale giorno non esiste nel mese, è rilevante l’ultimo giorno del mese.
18.2 Le dichiarazioni devono pervenire alla controparte entro l’ultimo giorno del termine (entro le 24:00).
18.3 L’albergatore ha il diritto di compensare i crediti del partner contrattuale con i propri crediti. Il partner contrattuale non ha il diritto di compensare i crediti con quelli dell’albergatore, a meno che quest’ultimo non sia insolvente o il credito del partner contrattuale sia stato legalmente stabilito o riconosciuto dall’albergatore.
18.4 In caso di lacune normative, si applicano le disposizioni di legge in materia.